Comprendere la differenza tra spese ordinarie e straordinarie e’ molto importante quando sia stato approvato un assegno di mantenimento per i figli.
La differenza non è di poco conto, perché, nel caso di spese ordinarie, tutti gli eventuali oneri sostenuti dal coniuge presso cui è collocato il minore si considerano già ricompresi nell’assegno mensile da questi già percepito; pertanto non è dovuta alcuna integrazione o rimborso.
Nel caso di spese straordinarie, invece, scatta il diritto a ottenere il “supplemento”, di volta in volta al momento del pagamento, e nella misura percentuale determinata dal giudice della separazione/divorzio che e' generalmente del 50%.
Il punto problematico è che la legge non fornisce un elenco a cui attenersi, per cui la definizione è delegata alla valutazione dei giudici che si esprimono con pareri non sempre convergenti.
La giurisprudenza, nel tentativo di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi “quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare” (sentenza del Tribunale di Catania del 4.12.2008).
Secondo la Corte di Appello di Roma, per esempio, che si è espressa sul punto con la sentenza n. 1831 del 19.03.2015 le spese relative al pagamento della retta dell’istituto scolastico privato frequentato dai figli non sono da considerarsi “ordinarie” e quindi non incluse nell’assegno di mantenimento.
Altra distinzione importante nell’ambito delle spese straordinarie è quella tra spese straordinarie obbligatorie (cioè non subordinate al consenso di entrambi i genitori) e spese non obbligatorie (cioè subordinate al consenso di entrambi i genitori).
Proprio con la finalità di prevenire dispute, molti Tribunali Italiani hanno stilato elenchi molto dettagliati contenenti la distinzione. In mancanza e' bene attenersi alle classificazioni proposte dal CNF.
Di seguito si mette in evidenza un elenco utile che riassume le definizioni piu’ acclarate che puo’ essere di utile orientamento.
SPESE ORDINARIE |
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE |
SPESE STRAORDINARIE NON OBBLIGATORIE |
Vitto |
Libri di testo |
Iscrizioni e rette per scuole private |
Abbigliamento |
Spese sanitarie urgenti non coperte dal SSN |
Lezioni private |
Contributo spese per l’abitazione |
Spese di degenza presso strutture convenzionate e non |
Iscrizioni, rette, spese universitarie per fuori sede sia pubbliche che private |
Spese per tasse scolastiche (non universitarie) |
Interventi chirurgici indifferibili |
Viaggi di istruzione organizzati dalla struttura scolastica |
Materiale scolastico di cancelleria |
Spese odontoiatriche |
Corsi di lingua |
Mensa |
Spese oculistiche |
Corsi di informatica |
Medicinali da banco |
Spese di bollo e assicurazione dei mezzi di trasporto |
Corsi per attività artistiche |
Spese di trasporto urbano |
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Centri estivi |
Carburante |
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Vacanze in assenza dei genitori |
Ricarica cellulare |
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Uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero |
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Acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto |
Pre scuola |
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Pre scuola (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione) |
Dopo scuola |
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Dopo scuola (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione) |
Baby sitter (se gia’ presente nell’organizzazione familiare prima della separazione) |
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Baby sitter (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione) |
Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) |
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Attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura |
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Attività sportiva agonistica comprensiva dell’attrezzatura |
Avv. Giovanna Sica