19.09.2023

Differenza tra spese ordinarie e straordinarie nel mantenimento

 

Comprendere la differenza tra spese ordinarie e straordinarie e’ molto importante quando sia stato approvato un assegno di mantenimento per i figli.

 

La differenza non è di poco conto, perché, nel caso di spese ordinarie, tutti gli eventuali oneri sostenuti dal coniuge presso cui è collocato il minore si considerano già ricompresi nell’assegno mensile da questi già percepito; pertanto non è dovuta alcuna integrazione o rimborso.

 

Nel caso di spese straordinarie, invece, scatta il diritto a ottenere il “supplemento”, di volta in volta al momento del pagamento, e nella misura percentuale determinata dal giudice della separazione/divorzio che e' generalmente del 50%. 

 

Il punto problematico è che la legge non fornisce un elenco a cui attenersi, per cui la definizione è delegata alla valutazione dei giudici che si esprimono con pareri non sempre convergenti.

 

La giurisprudenza, nel tentativo di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi “quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare” (sentenza del Tribunale di Catania del 4.12.2008).

 

Secondo la Corte di Appello di Roma, per esempio, che si è espressa sul punto con la sentenza n. 1831 del 19.03.2015  le spese relative al pagamento della retta dell’istituto scolastico privato frequentato dai figli non sono da considerarsi  “ordinarie” e quindi non  incluse nell’assegno di mantenimento.

 

Altra distinzione importante nell’ambito delle spese straordinarie è quella tra spese straordinarie obbligatorie (cioè non subordinate al consenso di entrambi i genitori)  e spese non obbligatorie (cioè subordinate al consenso di entrambi i genitori).

 

Proprio con la finalità di prevenire dispute, molti Tribunali Italiani hanno stilato elenchi molto dettagliati contenenti la distinzione. In mancanza e' bene attenersi alle classificazioni proposte dal CNF. 

 

Di seguito si mette in evidenza un elenco utile che riassume le definizioni piu’ acclarate che puo’ essere di utile orientamento.

 

SPESE ORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE

SPESE STRAORDINARIE NON OBBLIGATORIE

Vitto

Libri di testo

Iscrizioni e rette per scuole private

Abbigliamento

Spese sanitarie urgenti non coperte dal SSN

Lezioni private

Contributo spese per l’abitazione

Spese di degenza presso strutture convenzionate e non

Iscrizioni, rette, spese universitarie per fuori sede sia pubbliche che private

Spese per tasse scolastiche (non universitarie)

Interventi chirurgici indifferibili

Viaggi di istruzione organizzati dalla struttura scolastica

Materiale scolastico di cancelleria

Spese odontoiatriche

Corsi di lingua

Mensa

Spese oculistiche

Corsi di informatica

Medicinali da banco

Spese di bollo e assicurazione dei mezzi di trasporto

Corsi per attività artistiche

Spese di trasporto urbano

 

Centri estivi

Carburante

 

Vacanze in assenza dei genitori

Ricarica cellulare

 

 

Uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero

 

Acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto

Pre scuola

 

Pre scuola (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione)

Dopo scuola

 

Dopo scuola (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione)

Baby sitter (se gia’ presente nell’organizzazione familiare prima della separazione)

 

Baby sitter (se l’esigenza nasce in seguito alla separazione)

Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista)

 

Attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura

 

 

Attività sportiva agonistica comprensiva dell’attrezzatura

 

Avv. Giovanna Sica 

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